11
Mar

Correttivo appalti: le novità più rilevanti

Correttivo appalti: le novità più rilevanti

Affidamenti diretti sotto i 40.000 Euro
Con la modifica introdotta dall’articolo 25, comma 1, lettera b1) del d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, all’articolo 36, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, nel caso di importi al di sotto di 40.000 euro l’affidamento diretto torna diretto ed è, di fatto, cancellata previsione contenuta nelle linee guida approvate dall’Anac che per garantire un minimo di concorrenza aveva suggerito di chiedere almeno due preventivi prima di procedere all’affidamento degli incarichi attribuibili in via fiduciaria dai dirigenti delle Pubblica amministrazione. La nuova soluzione risponde ad una specifica richiesta di Comuni e Regioni e cancella, di fatto, l’obbligo di motivare la scelta dell’affidamento diretto.

Anticipazione prezzo contrattuale
Con la modifica introdotta dall’articolo 24, comma 1, lettera c) del decreto correttivo all’articolo 35 del d.lgs. n. 50/2016, l’importo dell’anticipazione sarà parametrato al valore del contratto d’appalto e non più al valore stimato dell’appalto, come nella versione originale dell’articolo 35 del Codice.

Appalto integrato
Con le modifiche introdotte all’articolo 216 del Codice dei contratti ed, in particolare, con l’inserimento dei nuovi commi 1-bis e 4-bis introdotti dall’articolo 128 del d.lgs. n. 56/2017, la possibilità dell’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori e, quindi, dell’appalto integrato è possibile negli appalti ad alto contenuto tecnologico, per i beni culturali, per le manutenzioni. Resta, poi, la norma che ammorbidisce la fase transitoria molto brusca disegnata dalla prima versione del codice. Il divieto di appalto integrato non viene, poi, applicato alle opere i cui progetti definitivi sono stati definitivamente approvati dall’organo competente alla data di entrata in vigore del codice dei contratti con pubblicazione del bando entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della nuova disposizione e, quindi, entro il 18 aprile 2018.

Certificati di pagamento e penali a carico dell’appaltatore
Con l’introduzione del nuovo articolo 113-bis del Codice dei contratti definita dall’articolo 77 del d.lgs. n. 56/2017, il termine per l’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del corrispettivo di appalto non può superare i quarantacinque giorni decorrenti dall’adozione di ogni stato di avanzamento dei lavori. I contratti di appalto devono prevedere, poi, penali per il ritardo nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell’appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all’importo del contratto o alle prestazioni del contratto. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Commissioni di gara
Con le modifiche introdotte dall’articolo 46 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 77 del Codice dei contratti, nel caso di importi al di sopra del milione di euro, il presidente della commissione giudicatrice dovrà essere sempre esterno alla stazione appaltante mentre per i servizi e le forniture ad elevato contenuto tecnologico, l’Anac potrà selezionare gli esperti anche all’interno della stazione appaltante stessa. In pratica, dopo le pesanti critiche del Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, è stata cancellata la norma che prevedeva un’articolazione su base regionale dell’albo dei commissari di gara. A giudizio del presidente Cantone, l’articolazione dell’elenco su base regionale avrebbe ridotto l’indipendenza potenziale delle commissioni di gara mentre con l’articolazione nazionale sarà possibile garantire la massima indipendenza delle commissioni.

Compensi progettisti
Con le modifiche introdotte dall’articolo 14 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 24 del Codice dei contratti, è resa obbligatoria l’utilizzazione da parte delle stazioni appaltanti del cosiddetto decreto parametri (D.M. 17/6/2016) per la determinazione degli importi da porre a base nelle gare di affidamento sei servizi di architettura e di ingegneria. Con l’inserimento, poi, sempre nell’articolo 24 dei due commi 8-bis ed 8-ter le stazioni appaltanti non potranno subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico-amministrative ad essa connesse all’ottenimento del finanziamento dell’opera progettata e nei contratti aventi ad oggetto servizi di ingegneria e architettura la stazione appaltante non potrà prevedere quale corrispettivo forme di sponsorizzazione o di rimborso, ad eccezione dei contratti relativi ai beni culturali, secondo quanto previsto dall’articolo 151 del Codice dei contratti.

Massimo ribasso fino a due milioni
Con le modifiche introdotte nell’articolo 95 del d.lgs. n. 50/2016 dall’articolo 60 del decreto correttivo il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso potrà essere utilizzato per lavori sino a 2.000.000 di euro con la soglia massima che viene raddoppiata con la precisazione, però che per importi al di sopra di 1.000.000 di euro, per l’affidamento dei lavori, dovranno essere utilizzate le procedure ordinarie senza alcuna possibilità di procedura negoziata. Il progetto dovrà essere esecutivo e l’Ente appaltante potrà utilizzare l’esclusione automatica delle offerte anomale avvalendosi del metodo antiturbativa, con il sorteggio in corso di gara del criterio matematico per individuare le offerte anomale da scartare al fine di evitare che le imprese posano formare cartelli.

Manodopera e sicurezza più chiari i costi
Distinzione tra costi della sicurezza e costi della manodopera con le modifiche introdotte dall’articolo 13 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 23 del Codice dei contratti. Con il decreto correttivo viene distinta in maniera chiara la definizione dei due importi. La stazione appaltante, nel momento in cui determina l’importo posto a base d’asta, individua nel progetto i costi della manodopera ed i costi della sicurezza che devono essere scorporati dal costo complessivo e non sono assoggettati al ribasso d’asta. Un passaggio del decreto correttivo anche sui prezzari regionali. Quando le Regioni, restando inerti, non aggiornano i loro elenchi, le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture potranno intervenire e procedere all’aggiornamento.

Rating di impresa
Importanti modifiche introdotte dall’articolo 52 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 83 del Codice dei contratti relativamente al rating di impresa per il quale una prima bozza di linee guida, varata dall’Anac la scorsa estate, era stata messa in consultazione e poi ritirata mentre un secondo passaggio con gli operatori, effettuato a fine settembre, non era bastato a superare le criticità legate ai rischi di limitazione della concorrenza e di sovrapposizione con il sistema di qualificazione già in vigore tanto che l’Anac aveva inviato in data 1/2/2017 una segnalazione al Governo ed al Parlamento. La soluzione individuata dall’Anac nella segnalazione viene, adesso recepita nel correttivo ed il rating di impresa viene trasformato per renderne più semplice l’applicazione. Il rating di impresa non sarà più obbligatorio, ma facoltativo e verrà premiato con punteggi aggiuntivi in sede di offerta.

Subappalti
La novità più rilevante introdotta dall’articolo 69 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 105 del Codice dei contratti relativamente al subappalto riguarda i poteri delle stazioni appaltanti che, con la modifica del comma 4, vengono limitati e le stesse non potranno più decidere nel bando di gara sull’utilizzazione o meno da parte delle imprese di tale istituto; per l’utilizzazione del subappalto non occorrerà più, quindi, una esplicita previsione nel bando di gara. Nessuna modifica, invece sulla percentuale e l’impresa che si aggiudicherà l’appalto potrà subaffidare ad altre imprese sino al 30% del valore complessivo del contratto. L’obbligatorietà di indicare con l’offerta una rosa di tre subappaltatori disponibili e qualificati a eseguire le opere resta, invece, per i lavori sopra la soglia comunitaria di 5,2 milioni di euro e per quelli a rischio infiltrazione, qualunque sia l’importo.

Procedura negoziata, cresce il numero degli inviti
Nel caso di trattativa privata, con la modifica introdotta dall’articolo 25 del d.lgs. n. 56/2017 all’articolo 36 del Codice dei contratti viene aumentato da 5 a 10 il numero minimo di imprese da invitare alle procedure negoziate per i lavori di importo compreso tra 40mila e 150mila euro e da 10 a 15 per le opere comprese tra 150mila euro e un milione. Nel caso di servizi e forniture le previsioni non vengono modificate ed il numero di imprese resta a 5 per importi al di sotto della soglia comunitaria.

nuovo codice