Superbonus 110
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Novità superbonus con decreto semplificazioni 28.05.21

Per il superbonus ora basta la Comunicazione Inizio Lavori Asseverata (CILA)

Massima semplificazione possibile per il Superbonus: saltala verifica di doppia conformità e basta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) per partire con i lavori. In questo modo il 110% viene equiparato a tutti gli altri crediti di imposta edilizi. Come è stato a lungo detto neì lavorì preparatori della norma di queste ultime settimane, in particolare il 110% viene equiparato al «bonus facciate del 90%>>.

Ma vediamo la norma. L’intervento è previsto dall’articolo 34 del decreto legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, che sostituisce alcune norme dell’articolo 119 del decreto legge 34/2020. In particolare, la lettera e) del comma 1 sostituisce il comma 13- ter dell’articolo 119.

La nuova norma prevede che gli interventi incentivati con il credito di imposta del 110% «costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila)». Da questo regime ultrasemplificato sono esclusi soltanto gli interventi che comportano demolizione e ricostruzione.

La norma detta alcuni contenuti obbligatori della Cila relativa ai lavori agevolati. In particolare, per gli immobili la cui costruzione sia stata completata dopo il 1° settembre 1967 «dovranno essere attestatigli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legìttìmazione». Restano quindi esclusi dal beneficio glia busi totali, sprovvisti del titolo abilitativo originario o di quello che ha sanato l’assenza di un titolo abilitativo originario.

Per gli immobili precedenti, «è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967>>

Questa norma – e nell’articolo viene esplicitato espressamente – supera l’obbligo, finora previsto per il Superbonus, di effettuare la
verifica di «doppìa conformità» o, come viene chiamata ora dopo il Dl 76/2020, la «attestazione di stato legittimo». Letteralmente: «La presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’articolo ç-bis, comma 1- bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380>>.

La modifica prevede che nella CILA, il tecnico, asseverando il calibro dell’intervento può limitarsi ad attestare gli estremi del titolo che ha previsto la costruzione (numero di licenza edilizia), oppure il provvedimento che ha legittimato il manufatto  (sanatoria, sanzione pecuniaria), o dichiarare che la costruzione è stata completata prima di settembre 1967.

La norma approvata ieri prevede anche i casi tassativi di decadenza dal benficio fiscale. Una blindatura che serve per escludere la decadenza in altri casi.

«Per gli interventi di cui al presente comma – dispone la norma – la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a)mancata presentazione della Cila;
b) interventi realizzati in difformità dalla Cila;
e)assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza alvero delle attestazioni aisensi del comma 14>>.

La norma consente la massima applicazione del Superbonus e quindi di dispiegare al meglio gli obiettivi, considerati prioritari, dell’efficientamento energetico. Consente infatti di applicare il 110% e quindi di efficientarre sotto il profilo energetico – anche a immobili che presentino abusi parziali senza il rischio che il beneficio decada per questo.